domenica 2 ottobre 2011

Approvato in data 30/09/2011 il nuovo statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL POPOLO DI ROSETO"
Denominazione - Sede - Durata - Scopi e fînalità

Art. 1 Denominazione
E' costituita l'Associazione "IL POPOLO Dl ROSETO"
 Art. 2 Sede e durata
L'Associazione ha la sede legale a Roseto degli Abruzzi presso la sede del Presidente in carica. Potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze e uffici in altre località in Italia e all'estero.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 3 Scopi e finalità
L'Associazione nasce per valorizzare e attuare idee, progetti   di tutti coloro che credono nella necessita di una decisa evoluzione economica e sociale, politica e istituzionale della nostra città, raggiungibile anche attraverso il rafforzamento del legame con i territori che la circondano.

Le finalità che l'Associazione vuole conseguire sono:
  • la partecipazione dei soci alla vita politica del territorio attraverso azioni di vario genere che permettano di far conoscere alla popolazione le idee, le iniziative e i programmi de "II Popolo di Roseto" per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'intero territorio;
  • la promozione di campagne di sensibilizzazione e di educazione alla solidarietà sociale ed ai problemi sociali;
  • la tutela ambientale del territorio attraverso il  monitoraggio dei  cambiamenti morfologici e delle varie attività umane che insistono sullo stesso al fine di evitare qualsiasi forma di degrado e di deturpamento dello stesso;
  • la valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti  (ecologico,  paesaggistico, archeologico, artistico, architettonico, storico, sociale) e in tutte le sue potenzialità (economiche, turistiche, sportive, di fruizione del tempo libero);
  • la conservazione della natura, la difesa dell'ambiente, la salvaguardia delle culture locali, la valorizzazione delle tradizioni popolari; 
  • la elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative,socio-assistenzialî e culturali a favore dei cittadini e delle loro famiglie;
  • la realizzazione di progetti di informazione e sensibilizzazione alle tematiche della cooperazione internazionale e comunitaria e delle opportunità offerte dal Fondo sociale Europeo.

L'Associazione svolge, su richiesta dei propri associati, ricerche specifiche rivolte all'individuazione di interlocutori presso istituzioni nazionali ed europee e studia soluzioni a problemi degli associati con il governo e il parlamento nazionale, le istituzioni regionali ed europee, in relazione allo svolgimento
della  propria attività.

Per il perseguimento dei propri scopi e finalità l'Associazione potrà fra l'altro:
  • organizzare seminari, incontri, tavole rotonde su terni di interesse specifico;
  • curare o gestire un portale internet come luogo di incontro e scambio di informazioni;
  • promuovere studi e ricerche attinenti ai propri fini;
  • aderire ad associazioni od enti aventi scopo analogo ai proprio;
  • attuare forme di collaborazione con altri enti pubblici o privati, nonché affiliarsi ad altri enti ed organizzazioni, purché non abbiano scopo di lucro;
  • mettere in atto ogni altra attività ritenuta opportuna per il raggiungimento dello scopo;
  • richiedere ed ottenere contributi e/o finanziamenti dall’ Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti pubblici e/o privati.

Soci

Art. 4 Categorie di soci
Possono essere associati le persone fisiche, anche non cittadine o residenti, le persone  giuridiche, le associazioni, le istituzioni pubbliche o private interessate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione e che ne condividono lo spirito e gli ideali. Le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura agiscono nei rapporti con l'associazione, a mezzo del legale rappresentante.
Art. 5 Modalità di ammissione
Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al Comitato esecutivo.
Viene considerata in forma scritta anche la domanda che viene presentata dall'aspirante socio   mediante la compilazione dell'apposito rnodulo presente nei sito internet dell'Associazione, purché provvista di firma del richiedente anche se questa non sia in forma digitale o elettronica. La domanda deve contenere la dichiarazione della condivisione delle finalità dell'associazione e l'impegno all'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti che saranno pubblicati sul sito istituzionale e tempestivamente aggiornati in caso di successive modifiche.
L'ammissione è deliberata insindacabilmente dal Comitato esecutivo.

Il comitato esecutivo provvede a sottoscrivere l’accettazione delle domande di ammissione.
Art. 6 Diritti dei soci
Tutti i soci godono del diritto di :
  • elettorato attivo e passivo;
  • frequentare i locali dell'Associazione;
  • partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;
  • riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
  • prendere visione degli atti e dei registri dell'Associazione presso la sede sociale.

Art. 7 Doveri dei soci
Tutti i soci sono tenuti:
  • a comportarsi in modo da non operare in contrasto con il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
  • al rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché delle delibere del Comitato esecutivo.
I soci sono altresì tenuti al versamento della quota associativa determinata dal Comitato esecutivo e al versamento di eventuali contributi associativi supplementari decisi dallo stesso.
Art.8 Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per:
  • recesso;
  • esclusione;
  • morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
L'esclusione è deliberata insindacabilmente dall’Assemblea dei soci.
Art. 9 Esclusione del socio
- può essere escluso il socio:
  • che tenga un comportamento incompatibile con gli ideali dell'Associazione;
  • che non osservi le delibere degli organi competenti.
L'esclusione è decisa dall’Assemblea dei soci a maggioranza dei suoi membri.
La decisione è insindacabile.




Organi dell'Associazione e loro funzionamento

Art. 10 Organi dell'Associazione
Gli organi sociali sono:
  • l'Assemblea dei soci;
  • il Comitato esecutivo;
  • il Presidente.
Art. 11  Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa  legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti e dissenzienti.

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria.

All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio con delega scritta.
Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente dell'Associazione.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. La funzione di Segretario di seduta viene svolta da un socio nominato dal Presidente. Ove necessario il Presidente nomina due scrutatori.

La convocazione dell'Assemblea generale dovrà avvenire mediante avviso da affiggersi all'interno della sede legale, almeno entra otto giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora (sia della prima che della seconda convocazione) e degli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno considerate valide a tutti gli effetti gli avvisi di convocazione assembleari e tutte le altre comunicazioni sociali effettuate mediante l'utilizzo di strumenti telematici che contengano tutti gli elementi previsti nel comma precedente
: e- mail , sito internet istituzionale, sms etc... Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal . Presidente, dal segretario di seduta e se nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Comitato esecutivo per garantirne la massima diffusione.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e ogniqualvolta il Presidente o il Comitato esecutivo lo ritenga opportuno o quando un quarto dei soci lo richieda.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti).

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
  • concorre alla definizione degli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione;
  • approva il regolamento interno;
  • nomina i membri dei Comitato esecutivo;
  • esamina e delibera gli argomenti posti all'ordine dei giorno;
  • approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  • fissa la misura della quota associativa e degli eventuali contributi associativi supplementari;
L'Assemblea dei soci si riunisce in via straordinaria su deliberazione dei Comitato esecutivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci, indirizzata al Comitato esecutivo. In questo caso, la convocazione è atto dovuto da parte dei Comitato esecutivo. Delibera sulle modifiche da   apportare allo Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno i due terzi dei Soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Art. 12 Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo è composto da 11 membri nominati ad elezione diretta tra i candidati proposti ogni ad ogni singola carica dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La votazione avverrà a scrutinio segreto. Ciascun socio potrà esprimere una preferenza.

L’Assemblea dei soci elegge al proprio interno il Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente che è anche Vicepresidente dell'Associazione, Il segretario che è anche Segretario dell’Associazione, il Tesoriere che è anche il Tesoriere dell’Associazione, l’Addetto stampa che è anche l’Addetto stampa dell’Associazione ed i Consilieri che sono anche Consilieri dell’associazione.

Il Comitato esecutivo rimane in carica 1 anno e i suoi componenti sono rieleggibili.

Sono compiti dei Comitato esecutivo:
  • perseguire le finalità statutarie e attuare le delibere prese dall'Assemblea dei soci;
    predisporre il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
  • deliberare in materia di ammissione, decadenza,esclusione dei socio;
  • emanare regolamenti e norme per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre    all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
  • qualsiasi altra facoltà che non sia, in virtù di legge e dei presente statuto, riservata alla competenza dell'Assemblea.
Il Comitato esecutivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o da altro membro delegato dal presidente o da almeno tre dei suoi membri richiedenti. E' convocato dal Presidente o delegato o da almeno tre soci con avviso, effettuato anche mediante e-mail o sms o fax. Sono considerate tuttavia valide le riunioni dei Comitato esecutivo, anche senza alcuna formalità
di convocazione, qualora vi partecipi l'intero Comitato esecutivo in carica.

Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti .In caso di parità prevarrà il voto dei Presidente.

Le deliberazioni dei Comitato esecutivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Comitato esecutivo, atte a garantire la massima diffusione.

Qualora un membro del Comitato esecutivo, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Comitato esecutivo con delibera. La decisione è insindacabile. In caso di esclusione, dimissioni o recesso dall'Associazione anche di un solo membro del Comitato esecutivo, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro un mese per
nominare il sostituto con le modalità previste dal comma 1 e 2 del presente articolo.

Art.13 II Presidente
Il Presidente dura in carica 1 anno e può essere rieletto.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi.
Convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato esecutivo.
In caso di sua assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicepresidente.
Il Vicepresidente dura in carica 1 anno e può essere rieletto.
Il Presidente può delegare mansioni al Vicepresidente.

Art. 14  Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali dei soci, da eventuali contributi associativi supplementari, lasciti, donazioni, erogazioni di soggetti privati e pubblici, destinati allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
Art. 15 Scioglimento
L'Assemblea straordinaria, all'atto dello scioglimento dell'Associazione delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ad associazioni che svolgono attività di beneficenza.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla normativa
vigente.

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